Condizioni generali

Condizioni Generali di Contratto del Progetto Rimborsi-rapidi.it di

Camera Arbitrale Italiana S.r.l.

Articolo 1: Definizioni

I termini sottostanti hanno il seguente significato:

1.1 “CGC”: Condizioni generali di contratto, indicate nel presente documento.

1.2 “Contratto”: accordo tra un Cliente e la Camera Arbitrale Italiana S.r.l. relativo ad ogni aspetto dell’assistenza legale richiesta dal Cliente e quindi dell’incarico conferito dal medesimo alla Camera Arbitrale Italiana S.r.l.. Tale accordo è fonte di diritti ed obblighi per entrambe le parti.

1.3 “CAI”: Camera Arbitrale Italiana, con sede in Roma, Via Archimede 116, C.F. e P. IVA 11363681005.

1.4 “Legale esterno”: professionista o gruppo di professionisti di cui la CAI si può avvalere per gestire l’assistenza fornita al Cliente.

1.5 “Cliente”: persona fisica o giuridica, titolare dell’utenza telefonica e che contatta la CAI per ricevere assistenza.

1.6 “Compagnia telefonica”: operatore telefonico che gestisce e fornisce il servizio di telefonia.

1.7 “Corecom”: Comitato Regionale per le Comunicazioni competente per territorio.

1.8 “ConciliaWeb”: il portale per la gestione telematica delle procedure di conciliazione e di risoluzione delle controversie.

1.9 “Normativa vigente”: qualsiasi Legge, Decreto Legislativo, Regolamento, Delibera o altri atti di derivazione statale, nazionale o regionale o emanati dall’Autorità, che stabiliscono la disciplina vigente in materia di fornitura dei servizi di comunicazione telefonica ed elettronica in favore dei consumatori.

1.10 “Richiesta di assistenza”: il contatto del Cliente con CAI a mezzo del modulo di contatto del sito www.rimborsi-rapidi.it o all’email.

1.11 “Procura”: atto sottoscritto dal Cliente con cui dà mandato al Consulente esterno di CAI di agire in suo nome e per suo conto nei confronti della Compagnia telefonica, attraverso le procedure ritenute più opportune dal legale.

1.12 “Rimborso”: ammontare di denaro che deve essere corrisposto al Cliente da parte di una Compagnia telefonica, a qualunque titolo (ad esempio risarcimento del danno, indennizzo, rimborso, sconto in fattura, altro ecc…).

1.13 “Procedura”: attività di qualunque genere (stragiudiziale, giudiziale, al Corecom, all’AGCOM, tramite Conciliaweb ecc…) svolta nei confronti della Compagnia telefonica.

1.14 “Assistenza”: qualunque attività posta in essere dalla CAI a favore del Cliente in merito alla sua Richiesta di Assistenza.

1.15 “Procedura d’urgenza”: procedura in virtù della quale, la CAI a favore del Cliente, su espressa richiesta di quest’ultimo, invia un’istanza al Corecom il quale, ove vi siano i presupposti, adotta un provvedimento temporaneo che obbliga la Compagnia telefonica a garantire la continuità del servizio nei confronti del Cliente. Tale procedura è descritta all’art. 5 (Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio) del “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche” (all. A alla delibera n. 203/18/CONS come modificato dalla delibera n.390/21/CONS o successive). Alternativamente, la Procedura d’urgenza può essere anche una procedura ordinaria per la quale il Cliente chiede assistenza con particolare urgenza.

1.16 “Buon esito della procedura”: ricezione da parte del Cliente di un Rimborso, totale o parziale, da parte della Compagnia telefonica e/o ripristino della funzionalità dell’utenza del Cliente e/o ogni beneficio che il Cliente trae dall’attività svolta dalla CAI.

1.17 “Spese per il reclamo”: somma che il Cliente deve eventualmente pagare alla CAI se vuole ottenere Assistenza, salvo che il Cliente non abbia già provveduto personalmente all’invio scritto del reclamo e ne abbia fornito copia alla CAI.

1.18 “Compenso”: somma dovuta dal Cliente alla CAI per espresso accordo.

1.19 “Onorario”: somme eventuali, ulteriori rispetto al Rimborso, che la Compagnia telefonica versa al Cliente o alla CAI a titolo di onorario/rimborso per la procedura posta in essere dalla CAI (ad esempio per il reclamo, la transazione, la conciliazione, le spese di giudizio, altro ecc…).

Articolo 2: Contratto e responsabilità

2.1 Quando è inoltrata alla CAI la Richiesta di Assistenza dal Cliente, quest’ultimo ha necessariamente e preventivamente accettato, le presenti CGC e l’informativa sulla privacy, mediante le spunte presenti nel form di contatto del sito www.rimborsi-rapidi.it.

Nessuna responsabilità può essere imputata a CAI per la mancata lettura e inintelligibilità delle clausole inserite nelle presenti CGC, le quali si intendono dal Cliente pienamente comprese e accettate, al momento dell’inoltro della Richiesta di Assistenza.

2.2 Il perfezionamento del Contratto è subordinato alla presenza congiunta delle seguenti condizioni:   i) accettazione delle CGC e dell’informativa sulla privacy mediante le spunte presenti nel form di contatto del sito www.rimborsi-rapidi.it.   ii) comunicazione inviata dalla CAI o da un Legale esterno al Cliente, in cui viene espressamente confermata la volontà della CAI di assistere il Cliente.   iii) ricezione, entro 5 giorni dalle richieste da parte di CAI o del Legale esterno, di tutta la corretta documentazione richieste al Cliente (comprensiva dell’eventuale quietanza di pagamento delle Spese per il reclamo), necessariamente nelle modalità indicate.  

2.3 Successivamente al perfezionamento del Contratto, CAI avrà il diritto di recedere dallo stesso rinunciando all’incarico con effetto immediato (in via esemplificativa e non esaustiva perché  dalla documentazione ricevuta dal Cliente si evince che non è possibile risolvere il disservizio oggetto della Richiesta di assistenza oppure laddove CAI non ritenga proficua la prosecuzione della Procedura diretta ad ottenere il rimborso/indennizzo) senza essere tenuta a fornire motivazione alcuna, alternativamente:   i) restituendo le somme eventualmente ricevute dal Cliente a titolo di Spese per il reclamo per la pratica oggetto della Richiesta di assistenza da parte del Cliente, se la CAI non ha inviato neanche il reclamo;   ii) trattenendo le somme eventualmente ricevute dal Cliente a titolo di Spese per il reclamo per la pratica oggetto della Richiesta di assistenza da parte del Cliente, se la CAI ha inviato almeno il reclamo;   iii) trattenendo qualunque somma già ricevuta dal Cliente o dalla Compagnia telefonica, nel caso in cui il Cliente non sia più reperibile ai recapiti forniti per 3 mesi;   iv) trattenendo qualunque somma già ricevuta dal Cliente o dalla Compagnia telefonica, in caso di mancato invio di ulteriore documentazione o informazione richiesta da CAI al Cliente ai fini del proseguimento della procedura, nonostante i ripetuti solleciti (massimo 2 volte);

CAI non sarà responsabile, in nessun caso, della eventuale perdita di opportunità e/o altri danni comunque scaturenti dal contratto di fornitura dei servizi di comunicazione telefonica ed elettronica, e non sarà soggetta a risarcimento di danni nei confronti del Cliente, nemmeno in caso di prescrizione o decadenza dell’azione.

CAI non sarà responsabile in caso di non conseguimento del rimborso e/o indennizzo. La prestazione professionale espletata da CAI non è un’obbligazione di risultato.

2.4 Successivamente al perfezionamento del Contratto, il Cliente potrà recedere dallo stesso revocando l’incarico alla CAI inviando un’espressa email (all’indirizzo:info@rimborsi-rapidi.it) la quale avrà effetto solo se la medesima verrà effettivamente ricevuta dalla CAI ed il Cliente otterrà una risposta dalla CAI, altrimenti tramite comunicazione PEC (all’indirizzo:cameraarbitraleitaliana@legalmail.it) oppure tramite lettera raccomandata A/R (a Camera Arbitrale Italiana, Via Archimede 116, 00197 – Roma). In caso di revoca dell’incarico, le somme già versate dal Cliente alla CAI verranno trattenute da quest’ultima e nel caso la CAI dovesse aver avviato l’attività di Assistenza al Cliente senza concluderla a causa della revoca dell’incarico, il Cliente dovrà corrispondere alla CAI Euro 100,00 oltre IVA forfettari a titolo di compenso per il lavoro svolto, mentre nel caso in cui l’incarico venga revocato una volta che l’attività di Assistenza è stata completata, CAI avrà diritto a ricevere integralmente il Compenso, come indicato al punto 2.7.

2.5 Con il perfezionamento del Contratto, il Cliente garantisce di essere autorizzato nonché di avere la capacità giuridica a stipulare il citato contratto.

2.6 Con il perfezionamento del Contratto, CAI si impegna, con i mezzi e le modalità da essa ritenute necessarie, ad assistere il Cliente nella controversia con la Compagnia telefonica, relativamente al disservizio lamentato dal Cliente.

2.7 Il Cliente, una volta che avrà fornito tutta la documentazione richiesta dalla CAI, potrà ottenere l’Assistenza gratuitamente, nel senso che non dovrà anticipare alcuna somma, né a titolo di spese vive né a titolo di costi di alcun genere. Soltanto in ipotesi di Buon esito della procedura (dopo l’effettiva ricezione di un rimborso/indennizzo da parte del Cliente), la CAI, oltre alle eventuali Spese per il reclamo (come indicato all’art. 3.2), avrà diritto di ricevere dal Cliente il Compenso, pari al 38% del Rimborso (tutte le somme ricevute a qualunque titolo ad esempio risarcimento del danno, indennizzo, rimborso, sconto in fattura, altro ecc…) dal Cliente dalla Compagnia telefonica, oppure il 38% del risparmio ottenuto dal Cliente rispetto alla somma asseritamente dovuta alla Compagnia telefonica, in virtù dell’attività posta in essere dalla CAI.).

2.8 L’Onorario – somme eventuali, ulteriori rispetto al Rimborso, che la Compagnia telefonica versa al Cliente o alla CAI a titolo di onorario/rimborso per la Procedura posta in essere dalla CAI (ad esempio per il reclamo, la transazione, la conciliazione, le spese di giudizio, altro ecc…) – sono espressamente ed integralmente dovute alla CAI e si aggiungono alle eventuali Spese per il reclamo e al Compenso.

2.9 Nel caso il Rimborso e/o l’Onorario venga versato dalla Compagnia telefonica al Cliente (tramite bonifico o similari o tramite sconto in fattura), il Compenso e/o Onorario verrà bonificato dal Cliente alla CAI entro 7 giorni dal ricevimento, sul conto corrente della Camera Arbitrale Italiana (IBAN IT92T0200803292000104038406) indicando nella causale: nome e cognome del Cliente titolare dell’utenza, nome della Compagnia telefonica e del numero di pratica.

Nel caso il Rimborso e/o Onorario venga versato dalla Compagnia telefonica alla CAI, quest’ultima avrà diritto di trattenere tali somme a titolo di Compenso e/o Onorario ad esclusione della eventuale quota di Rimborso spettante al Cliente, da versare al Cliente tramite bonifico bancario ad un conto corrente italiano, in valuta Euro, il cui IBAN è fornito dal Cliente. Nel caso in cui il Cliente cambi l’IBAN è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla CAI la quale non è responsabile per eventuali somme perse a seguito di bonifici ad IBAN precedenti/errati. Le eventuali commissioni bancarie del bonifico sono sempre a carico del Cliente. Nel caso in cui il Cliente abbia solo un conto corrente in un altro stato dell’UE, verrà applicata dalla CAI una commissione non inferiore ad Euro 5,00 per il bonifico. Non saranno possibili ulteriori forme di pagamento.

Se il Cliente ha fornito errate o insufficienti informazioni ai fini della corresponsione del Rimborso ed il pagamento è stato stornato a CAI, quest’ultima avrà diritto a detrarre i costi di bonifico. Se le somme sono state versate a un destinatario errato per colpa del Cliente, CAI non sarà obbligata a recuperare il denaro corrisposto.

Nessun interesse può essere richiesto relativamente al periodo compreso tra i pagamenti in entrata e i pagamenti in uscita. CAI si riserva il diritto di trattenere ogni interesse corrisposto dalla Compagnia telefonica.

Laddove il Cliente risulti irraggiungibili nonostante ragionevoli sforzi da parte di CAI di contattarlo ai recapiti forniti e quindi il Cliente non dovesse fornire le informazioni necessarie ai fini della corresponsione della quota di Rimborso a lui spettante, CAI avrà diritto a trattenere dette somme che avrebbero dovuto essere corrisposte al Cliente, fatturandole al medesimo.

2.10 Il Cliente garantisce che prima della Richiesta di assistenza non ha già avviato personalmente o tramite terzi (anche altri consulenti) alcuna Procedura nei confronti della Compagnia telefonica oltre all’eventuale reclamo, relativamente alla pratica oggetto della Richiesta di assistenza.

Il Cliente garantisce che dopo la Richiesta di assistenza non avvierà personalmente o tramite terzi (anche altri consulenti) alcuna Procedura nei confronti della Compagnia telefonica.

Il Cliente garantisce che dopo la Richiesta di assistenza non avrà contatti diretti con la Compagnia telefonica relativamente alla Procedura oggetto della Richiesta di assistenza e che ogni relativo contatto dovrà passare per il tramite della CAI.

Il Cliente garantisce che dopo la Richiesta di assistenza non accetterà pagamenti diretti da parte della Compagnia telefonica senza aver preliminarmente consultato la CAI ed ottenuto la sua approvazione. Se il Cliente riceve pagamenti diretti o altri rimborsi da parte della Compagnia è tenuto senza deroga alcuna ad avvisare tempestivamente CAI, entro 2 giorni.

Nel caso di inottemperanza a quanto statuito da un qualunque punto del presente comma, salvo il caso in cui CAI abbia rifiutato l’incarico, il Cliente sarà in ogni caso obbligato a pagare il Compenso alla CAI, come indicato all’art. 2.7 o, se la Procedura non fosse ancora terminata, quanto indicato all’art. 2.4., salvo in ogni caso il maggior danno arrecato alla CAI o ai suoi Legali esterni.

2.11 Il Contratto si estingue quando c’è la presenza alternativa di una delle seguenti condizioni:   i) il disservizio oggetto della Richiesta di assistenza è stato risolto, seppur parzialmente e la CAI ha ricevuto integralmente le eventuali Spese per il reclamo, il suo Compenso e l’eventuale Onorario;   ii) il disservizio oggetto della Richiesta di assistenza non è stato risolto all’esito della Procedura avviata dalla CAI e quest’ultima ne da notizia al Cliente. In quest’ultimo caso la CAI non ha diritto ad avere il Compenso ma solo a trattenere le eventuali Spese per il reclamo.

Articolo 3: Descrizione del servizio

3.1 Dopo aver ricevuto una Richiesta di assistenza da parte del Cliente, qualora da una prima disamina emerga che la pretesa sia sufficientemente fondata per ottenere il Rimborso per il Cliente e per un eventuale congruo Compenso per la CAI, la medesima, eventualmente a mezzo del Legale esterno, informa il Cliente che intende assisterlo e gli chiede tutta la documentazione necessaria per accertare la reale sussistenza dei presupposti idonei all’ottenimento del Rimborso e per procedere nel recupero di tale somma.

3.2 Il Cliente, come già indicato, una volta che avrà fornito tutta la documentazione richiesta dalla CAI, potrà ottenere l’Assistenza GRATUITAMENTE, nel senso che non dovrà anticipare alcuna somma, né a titolo di spese vive né a titolo di costi di alcun genere. Soltanto in ipotesi di Buon esito della procedura (dopo l’effettiva ricezione di un rimborso/indennizzo da parte del Cliente), la CAI avrà diritto di ricevere dal Cliente il Compenso, pari al 38% del Rimborso (tutte le somme ricevute a qualunque titolo ad esempio risarcimento del danno, indennizzo, rimborso, sconto in fattura, altro ecc…) dal Cliente dalla Compagnia telefonica, oppure il 38% del risparmio ottenuto dal Cliente rispetto alla somma asseritamente dovuta alla Compagnia telefonica, in virtù dell’attività posta in essere dalla CAI.). Inoltre, solo nel caso in cui il Cliente non abbia già inviato almeno un reclamo scritto alla Compagnia telefonica e non abbia intenzione di farlo personalmente, può facoltativamente delegare la CAI ad eseguire questo incombente pagando Euro 7,38 + IVA (Euro 9,00 IVA compresa) alla CAI a titolo di Spese per il reclamo.3.3 Il Cliente deve inviare alla CAI la documentazione richiesta entro un massimo di 5 giorni, con le modalità ivi indicate.

3.4 Se la documentazione ricevuta dalla CAI non conferma ragionevolmente quando precedentemente indicato dal Cliente o la documentazione arriva con ritardo, CAI a suo insindacabile giudizio può non avviare l’Assistenza, senza alcuna comunicazione.

3.5 L’Assistenza effettivamente posta in essere dalla CAI a favore del Cliente, anche per mezzo del Legale esterno (che deve essere appositamente delegato dal Cliente), è stabilita ad insindacabile giudizio dalla CAI o dal Legale esterno e può comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, reclamo, diffida, transazione, conciliazione, Conciliaweb, Istanza di definizione al Corecom, attività giudiziaria, pignoramenti ecc.

3.6 Il Cliente prende atto che è di esclusiva competenza di CAI l’accettazione di qualsiasi offerta di rimborso e/o indennizzo. CAI può rifiutare qualsiasi offerta di transazione per qualsiasi motivo.

3.7 Qualora il Cliente dovesse richiedere espressamente una Procedura d’urgenza (solo nei casi possibili espressamente previsti dalla norma o comunque su espressa richiesta del Cliente per l’urgenza richiesta per la sua pratica), il medesimo è a conoscenza che:   i) la CAI non può garantire il risultato positivo né l’effettiva tempistica i quali sono unicamente dipendenti dal Corecom.   ii) il Cliente deve versare alla CAI Euro 40,16 + IVA (Euro 49,00 IVA compresa).

3.8 Il Cliente dichiara fin d’ora di essere a conoscenza del rischio, in caso di soccombenza della procedura giudiziale (o di altro genere), di dover corrispondere alla Compagnia telefonica le spese di giudizio, nonché di dover pagare l’imposta di registro liquidata dall’Agenzia delle Entrate relativa al provvedimento/i emesso/i all’esito della suddetta procedura giudiziale, qualora la soccombenza sia dovuta a causa del Cliente, per qualunque ragione, a titolo esemplificativo e non limitativo per errate od omesse informazioni (o documenti) inviate alla CAI o nel caso di inottemperanza ai casi previsti all’art. 2.10 o in caso di revoca (ai sensi dell’art. 2.4) dell’incarico alla CAI prima della conclusione della procedura.

3.9 Qualora si dovesse rendere necessario l’invio di ulteriore documentazione o informazioni o azione o omissione da parte del Cliente per l’Assistenza, il medesimo deve collaborare con CAI altrimenti la procedura si interromperà per causa del Cliente, il quale dovrà pagare alla CAI le somme di cui all’art. 2.4.

Articolo 4: Dati ed informazioni del Cliente e trattamento dei dati personali

4.1 Su richiesta di CAI, il Cliente provvederà a fornire alla medesima tutti i dati e/o le informazioni necessarie ai fini dell’esecuzione del Contratto tra gli stessi stipulato. Il Cliente garantisce che i dati e le informazioni forniti sono corretti, completi e veritieri.

4.2 Il Cliente si impegna a risarcire CAI da ogni genere di danno che possa procurargli eventuali errate informazioni ricevute dal Cliente, per qualunque regione.

4.3 In caso di dati e/o informazioni errati e/o comportamenti fraudolenti, CAI si riserva il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato. Se l’accordo è risolto conformemente a quanto disposto dal presente paragrafo, il Cliente non avrà diritto ad alcun Rimborso a qualsiasi titolo.

4.4 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare che tutte le informazioni inviate alla CAI potranno essere trasmesse al Legale esterno per lo svolgimento della Procedura in suo favore.

4.5 Il Cliente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte di CAI, ivi compresi i suoi collaboratori legali esterni, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2006 n. 196 e dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), come descritto anche nell’informativa sulla privacy visionabile e scaricabile dal sito www.rimborsi-rapidi.it.

4.6 Il Cliente presta il proprio consenso affinché la CAI possa pubblicare sulla pagina www.rimborsi-rapidi.it o sui propri canali social o su un blog, sia le recensioni eventualmente scritte/inviate/pubblicate dal Cliente in relazione al servizio offerto dalla CAI, sia un riassunto e il relativo esito del servizio offerto al Cliente.

Articolo 5: Disposizioni finali

5.1 CAI è autorizzata a modificare le presenti CGC e a pubblicare condizioni supplementari, in qualsiasi momento e senza fornire alcun preavviso.

5.2 Le leggi dello Stato italiano regolano i presenti CGC disciplinanti il Contratto tra CAI ed il Cliente. In caso di controversie sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

5.3 Qualora qualsiasi disposizione delle presenti CGC dovesse risultare o diventare nulla, annullabile o inapplicabile, ciò non pregiudicherà in alcun modo la validità e gli effetti delle restanti disposizioni.

5.4 Diritti e obblighi inerenti ogni reclamo presentato e/o ogni Procedura avviata possono essere trasferiti parzialmente o totalmente senza restrizioni all’interno di CAI e da parte di CAI in favore di parti terze.